Locazioni a canone concordato
La riforma della disciplina delle locazioni, ad opera della L. 9.12.1998 n.431, ha introdotto, per gli immobili ad uso abitativo, i contratti a canone concordato per i quali, a fronte di un canone “calmierato” sono previsti importanti sconti fiscali.
La presente tabella riepiloga le fattispecie più ricorrenti.
Tipologia di contratto | Imposte dirette | Cedolare secca | Imposta di registro | IMU – TASI | ||
A discrezione del comune | Per tutti | |||||
Contratti a canone convenzionato
(art. 2 co.3 L.431/98) |
Siti in comuni ad alta tensione abitativa | Riduzione del 30% della base imponibile | 10% | Riduzione del 30% della base imponibile | Eventuale delibera del comune | Riduzione del 25% dell’aliquota |
Siti in altri comuni | Nessuna riduzione | 21% | Nessuna riduzione | Eventuale delibera del comune | Riduzione del 25% dell’aliquota | |
Contratti di natura transitoria
(art.5 co.1 L.431/98) |
Siti in comuni ad alta tensione abitativa | Nessuna riduzione | 10% | Nessuna riduzione | Eventuale delibera del comune | Riduzione del 25% dell’aliquota |
Siti in altri comuni | Nessuna riduzione | 21% | Nessuna riduzione | Eventuale delibera del comune | Riduzione del 25% dell’aliquota | |
Contratti per studenti universitari
(art.5 co.2 e 3 L.431/98) |
Riduzione del 30% della base imponibile | 10%[1] | Riduzione del 30% della base imponibile | Eventuale delibera del comune | Eventuale delibera del comune |
[1] Ai sensi dell’art.5 co.3 L.431/98 le agevolazioni spettano esclusivamente per i contratti aventi ad oggetto immobili situati in comuni sede di università o di corsi universitari distaccato e nei comuni limitrofi.