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Impianti di riscaldamento

In base al DPR 16.4.2013 n.74 gli impianti termici di potenza uguale o superiore a 5 kW sono soggetti a precise prescrizioni. Il responsabile dell’impianto è l’inquilino/conduttore il quale può delegarne la responsabilità ad un “terzo responsabile” con i requisiti del DM 22.1.2008 n.37.

Gli obblighi in capo al responsabile sono:

  • l’aggiornamento e l’adeguamento del libretto di impianto di cui al DM 10.2.2014. Ricordiamo che per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di impianto non sostituisce, ma si affianca, al “registro dell’apparecchiatura” previsto dal DPR 43/2012.
  • Il controllo e la manutenzione periodica dell’impianto in base alle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice. Ricordiamo che il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un report della manutenzione e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
  • il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto con la redazione del rapporto di controllo (prova fumi – che viene allegata al libretto di impianto) da eseguire con la cadenza prevista dalla tipologia di impianto. Copia del rapporto di controllo viene inviata, a cura del manutentore, all’Autorità Competente per le ispezioni.

Gli impianti termici di potenza termica utile uguale o superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale uguale o superiore a 12 kW sono soggetti ad ispezione da parte delle amministrazioni competenti o da parte dell’organismo da queste delegato con sanzioni a carico del responsabile in caso di omissioni o irregolarità.

Marco Spina